Art. 14.
(Definizioni).

      1. Per immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate da una o più persone e finalizzate all'addestramento, a escursioni subacquee libere o guidate, allo studio del mare e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'effettuazione di riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, possono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, le procedure e gli standard operativi stabiliti dall'organizzazione didattica certificante. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le attività subacquee di tipo agonistico.
      2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso dall'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6 a cui l'istruttore stesso appartiene, previa frequentazione del relativo corso teorico-pratico.
      3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, rilasciato dalle organizzazioni didattiche di cui al comma 6, insegna a persone singole e a

 

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gruppi, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.
      4. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi di persone e accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, anche in modo non esclusivo e non continuativo.
      5. Sono centri di immersione e di addestramento subacqueo le imprese che operano nel settore dei servizi turistico-ricreativi subacquei, offrendo supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo didattico o ricreativo, in virtù di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.
      6. Sono organizzazioni didattiche subacquee, ai sensi dell'articolo 19, le imprese o associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio dell'attività a quello di istruttore subacqueo, nonché la fornitura di materiali didattici e servizi ad istruttori, guide e centri subacquei.